Capo II
Art. 2
Unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare
In vigore dal 15 giu 2016
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 118 è sostituito dal seguente:
«Art. 118 (Corpi della Marina militare). - 1. L'organizzazione della Marina militare è suddivisa in:
a) Corpo di stato maggiore;
b) Corpo del genio della Marina;
c) Corpo sanitario militare marittimo;
d) Corpo di commissariato militare marittimo;
e) Corpo delle capitanerie di porto;
f) Corpo degli equipaggi militari marittimi.
2. Il Corpo del genio della Marina è articolato nelle seguenti specialità:
a) genio navale;
b) armi navali;
c) infrastrutture.
3. Il Corpo delle capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.
4. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1, possono essere utilizzate le seguenti denominazioni:
a) per il Corpo di stato maggiore: ufficiali di vascello
b) per il Corpo del genio della Marina:
1) per la specialità genio navale: ufficiali G.N.;
2) per la specialità armi navali: ufficiali A.N.;
3) per la specialità infrastrutture: ufficiali INFR.;
c) per il Corpo sanitario militare marittimo: ufficiali di Sanità;
d) per il Corpo di commissariato militare marittimo: ufficiali commissari;
e) per il Corpo delle capitanerie di porto: ufficiali C.P.;
f) per il Corpo degli equipaggi militari marittimi: ufficiali C.S.»;
b) all'articolo 119, comma 1, lettera e) le parole: «del Corpo delle armi navali» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo del genio della marina, specialità armi navali»;
c) all'articolo 120:
1) alla rubrica, la parola: «navale» è sostituita dalla seguente: «della Marina»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, la parola: «navale» è sostituita dalle seguenti: «della Marina, specialità genio navale»;
2.2) alla lettera a) le parole: «e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare» sono soppresse;
2.3) alla lettera b), le parole: «, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare» sono soppresse;
2.4) alla lettera e), le parole: «, le direzioni e sezioni del genio militare per la marina militare» sono soppresse;
2.5) alla lettera f), le parole: «del corpo» sono soppresse;
2.6) alla lettera g), le parole: «, agli immobili e alle infrastrutture alla Marina militare» sono soppresse;
3) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità armi navali:
a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;
b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;
d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a) nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti all'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);
f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.
1-ter. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture:
a) progettare gli immobili o le infrastrutture dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;
b) dirigere, seguire e controllare la costruzione o il mantenimento e il collaudo degli immobili e delle infrastrutture in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;
c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
d) dirigere le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare ovvero le articolazioni del settore infrastrutture in ambito interforze;
e) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare.
f) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.»:
d) l'articolo 121 è abrogato;
e) all'articolo 130, comma 1, le parole: «Corpo delle armi navali» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo del genio della Marina, specialità armi navali»;
f) all'articolo 812, comma 1:
1) alla lettera b), la parola: «navale» è sostituita dalle seguenti: «della Marina, suddiviso nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture»;
2) la lettera c) è soppressa;
3) alla lettera h), la parola: «navale» è sostituita dalle seguenti: «genio della Marina, suddiviso nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture»;
4) la lettera i) è soppressa;
g) dopo l'articolo 833-ter è inserito il seguente:
«Art. 833-quater (Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale o speciale del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di capitano di vascello dei ruoli normali e speciali degli altri corpi della Marina militare, laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, che hanno operato nel settore infrastrutture possono transitare a domanda nel corrispondente ruolo del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture.
2. Gli ufficiali transitati ai sensi del comma 1 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo nel Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture, secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;
h) all'articolo 926, ovunque ricorrono, le parole: «navale e del Corpo delle armi navali» sono sostituite dalle seguenti: «della Marina»;
i) all'articolo 1015, comma 1, le parole: «navale, delle armi navali» sono sostituite dalle seguenti «della Marina»;
l) all'articolo 1043, comma 1, alla lettera c), le parole: «degli altri corpi della Marina del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo» sono sostituite dalla seguenti: «di ciascuno degli altri corpi o specialità della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo o specialità»;
m) all'articolo 1072-bis, comma 1, lettera c), la parola: «navale» è sostituita dalle seguenti: «della Marina»:
n) all'articolo 1264, comma 2:
1) alla lettera b), la parola: «navale» è sostituita dalle seguenti: «della Marina»;
2) alla lettera c), le parole: «capitano di corvetta del corpo delle armi navali e» sono soppresse;
3) la lettera d) è soppressa;
o) alla Tabella 2 allegata al codice:
1) il Quadro I è sostituito dal Quadro I allegato al presente decreto legislativo;
2) il Quadro II è sostituito dal Quadro II allegato al presente decreto legislativo;
3) il Quadro VII è sostituito dal Quadro VII allegato al presente decreto legislativo;
4) il Quadro VIII è sostituito dal Quadro VIII allegato al presente decreto legislativo;
5) i Quadri III e IX sono abrogati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-26;91#art-2