Capo III

Art. 9

Competenza

In vigore dal 26 mar 2016
1. La competenza a decidere sul riconoscimento e sulla sorveglianza di una decisione sulle misure cautelari adottata in altro Stato membro dell'Unione appartiene alla corte di appello nel cui distretto la persona interessata ha la propria residenza legale e abituale o ha manifestato la volontà di trasferire la sua residenza legale e abituale, o comunque di porre in quel luogo la sua dimora in vista dell'esecuzione delle misure cautelari. 2. Quando la corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello competente, dandone tempestiva informazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorità competente dello Stato di emissione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;36#art-9

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