Capo II

Art. 8

Effetti del riconoscimento

In vigore dal 26 mar 2016
1. Quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione dà notizia dell'avvenuto riconoscimento della decisione sulle misure cautelari, l'autorità giudiziaria italiana non è più tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti, salvo nel caso di ritiro del certificato di cui allegato I al presente decreto ai sensi dell', comma 3. 2. L'autorità giudiziaria italiana riassume l'esercizio del potere di sorveglianza in conseguenza della comunicazione, ad opera dell'autorità competente dello Stato di esecuzione, della cessazione della propria competenza per l'esecuzione in ragione del fatto: a) che l'interessato non ha più la residenza legale e abituale in quello Stato; b) che, a seguito della modifica delle misure cautelari disposta dall'autorità giudiziaria italiana, manca una corrispondenza con quelle previste dalla legislazione di quello Stato; c) che è scaduto il termine massimo di sorveglianza delle misure cautelari stabilito dalla legislazione di quello Stato. 3. Spetta all'autorità giudiziaria italiana la competenza a decidere in ordine alla proroga, alla revoca della decisione sulle misure cautelari, alla modifica degli obblighi e delle prescrizioni imposti e all'emissione di un mandato di arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva avente medesima forza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;36#art-8

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