Capo I
Art. 3
Autorità competenti
In vigore dal 26 mar 2016
1. Le autorità competenti per le finalità di cui all' della decisione quadro sono il Ministero della giustizia e l'autorità giudiziaria, secondo le attribuzioni individuate dal presente decreto.
2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle decisioni sulle misure cautelari e del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, nonché della corrispondenza ad essi relativa. Il Ministero della giustizia cura, altresì, la corrispondenza relativa ad ogni altra richiesta che non debba essere soddisfatta direttamente dall'autorità giudiziaria competente.
3. Nei limiti indicati dal presente decreto, è consentita la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie. In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una decisione sulle misure cautelari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;36#art-3