Capo I

Art. 4

Obblighi e prescrizioni impartiti con la decisione sulle misure cautelari

In vigore dal 26 mar 2016
Obblighi e prescrizioni impartiti con la decisione sulle misure cautelari 1. Il presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9, di attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, si applica alle seguenti misure cautelari: a) obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza, in particolare al fine di assicurare la ricezione della citazione a comparire a un'audizione o in giudizio nel corso del procedimento penale; b) divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione; c) obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite; d) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato; e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate alla autorità indicata nel provvedimento impositivo; f) obbligo di evitare contatti con determinate persone che possono essere a qualunque titolo coinvolte nel reato per il quale si procede; g) divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;36#art-4

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Obblighi e prescrizioni impartiti con la decisione sulle misure cautelari (Art. 4 Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.) — Testo vigente | Portale Normativo