Capo II
Art. 6
Condizioni di trasmissione
In vigore dal 26 mar 2016
1. La trasmissione all'estero è disposta immediatamente dopo la decisione sulle misure cautelari, con l'indicazione del periodo di applicazione.
2. Il pubblico ministero dispone la trasmissione della decisione sulle misure cautelari, corredata del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, ove si dà attestazione del consenso dell'interessato e, quando è richiesto, del consenso dell'autorità competente dello Stato di esecuzione.
3. La trasmissione per l'esecuzione all'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale dell'interessato, secondo quanto previsto dall', è preceduta dalla verifica del consenso di tale autorità.
4. Se sono competenti le autorità di più Stati, la decisione è trasmessa alla autorità di un solo Stato di esecuzione per volta.
5. Se è ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.
Storico versioni
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