Capo II

Art. 7

Procedimento

In vigore dal 26 mar 2016
1. Il provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero è inviato, unitamente alla decisione sulle misure cautelari e al certificato di cui all'allegato I al presente decreto debitamente compilato, al Ministero della giustizia, che provvede all'inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato. 2. Se la traduzione del certificato non è necessaria o se a questa provvede l'autorità giudiziaria, il provvedimento può essere inviato direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso è altresì comunicato, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La decisione sulle misure cautelari e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta. 3. Il pubblico ministero può ritirare il certificato, purchè non abbia avuto inizio l'esecuzione all'estero, quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione comunica i termini di durata massima della sorveglianza delle misure cautelari previsti dalla legislazione di quello Stato e questi sono superiori a quelli delle corrispondenti misure previste dalla legge italiana. Allo stesso modo, e sempre che l'esecuzione non abbia avuto inizio, può provvedere quando riceve comunicazione che l'autorità dello Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adattare le misure secondo la legislazione di quello Stato. 4. Del ritiro del certificato è data comunicazione all'interessato, al Ministero della giustizia, se questi ha provveduto a curare la trasmissione, e all'autorità competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, tempestivamente e comunque nei dieci giorni dalla decisione. 5. In caso di mancato riconoscimento della decisione sulle misure cautelari, il Ministero della giustizia, quando ne è direttamente informato, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di trasmissione all'estero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;36#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo