Capo III

Art. 12

Procedimento e decisione di riconoscimento

In vigore dal 26 mar 2016
1. Spetta alla corte di appello competente ai sensi dell' la ricezione delle richieste di riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari proposte dall'autorità competente di un altro Stato membro. 2. La corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, può richiedere all'autorità competente dello Stato di emissione l'invio di un nuovo certificato di cui all'allegato I del presente decreto, fissando a tal fine un termine congruo, in caso di incompletezza del certificato trasmesso, di sua manifesta difformità rispetto alla decisione sulle misure cautelari o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato. 3. La corte di appello decide senza formalità sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta e degli atti ad essa allegati. 4. La decisione di riconoscimento emessa dalla corte di appello è trasmessa al procuratore generale per l'esecuzione. 5. Contro la decisione della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69. 6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni. 7. Se, per circostanze eccezionali, non è possibile rispettare il termine per la decisione, il presidente della corte di cassazione informa dei motivi, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione. In questo caso il termine è prorogato di venti giorni. 8. La decisione definitiva è immediatamente trasmessa al Ministero della giustizia che provvede a informarne le autorità competenti dello Stato di emissione.
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