Capo III
Art. 14
Effetti del riconoscimento
In vigore dal 26 mar 2016
1. Quando la corte di appello provvede al riconoscimento, la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la decisione sulle misure cautelari è disciplinata secondo la legge italiana.
2. Alla sorveglianza provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.
3. Il procuratore generale informa, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione di qualsiasi inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la decisione sulla misura cautelare e di qualsiasi altro elemento tale da comportare l'adozione di un provvedimento di revoca della decisione o di modifica degli obblighi e delle prescrizioni imposti, tramite il modulo di cui all'allegato II al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;36#art-14