Capo III
Art. 13
Motivi di rifiuto del riconoscimento
In vigore dal 26 mar 2016
1. La corte di appello può rifiutare il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari in uno dei seguenti casi:
a) se non sussiste una o più delle condizioni di cui all', comma 1;
b) se il certificato trasmesso dall'autorità competente dello Stato di emissione è incompleto o manifestamente non corrisponde alla decisione sulle misure cautelari e non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell', comma 2;
c) se risulta che il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari viola il divieto di sottoporre una persona, già definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti;
d) per i reati non elencati nell', se i fatti oggetto della decisione non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana. L'esecuzione non può essere rifiutata, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta, se la legislazione italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta, della legislazione dello Stato di emissione;
e) se per i fatti per i quali la trasmissione dall'estero è stata chiesta si sia già verificata la prescrizione del reato;
f) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;
g) se la misura è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'età, secondo la legge italiana.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e la sorveglianza, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, l'autorità competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;36#art-13