Capo III
Art. 15
Cessazione della competenza
In vigore dal 26 mar 2016
1. La competenza per la sorveglianza delle misure cautelari cessa, dandone informazione all'autorità competente dello Stato di emissione:
a) se l'interessato ha stabilito la residenza legale e abituale in uno Stato diverso dallo Stato italiano;
b) se l'interessato, dopo la trasmissione della decisione sulle misure cautelari e del certificato da parte dello Stato di emissione, non si trova più sul territorio dello Stato italiano;
c) se l'autorità competente dello Stato di emissione ha modificato gli obblighi e le prescrizioni delle misure cautelari e, non corrispondendo più questi alle misure previste dalla legislazione italiana, l'autorità italiana procedente ha rifiutato l'esercizio dei poteri di sorveglianza;
d) quando sono scaduti i termini massimi, previsti dalla legge italiana, per la sorveglianza delle misure cautelari;
e) se l'autorità italiana procedente ha deciso di porre fine alla sorveglianza, in caso di mancato riscontro alla comunicazione, nonostante la fissazione di un termine ragionevole, dell'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni tale da comportare il riesame, la revoca della decisione sulle misure cautelari o la modifica degli obblighi e delle prescrizioni impartiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;36#art-15