Capo III
Art. 15
15 / 18Cessazione della competenza
In vigore dal 26 mar 2016
1. La competenza per la sorveglianza delle misure cautelari cessa, dandone informazione all'autorità competente dello Stato di emissione:
a) se l'interessato ha stabilito la residenza legale e abituale in uno Stato diverso dallo Stato italiano;
b) se l'interessato, dopo la trasmissione della decisione sulle misure cautelari e del certificato da parte dello Stato di emissione, non si trova più sul territorio dello Stato italiano;
c) se l'autorità competente dello Stato di emissione ha modificato gli obblighi e le prescrizioni delle misure cautelari e, non corrispondendo più questi alle misure previste dalla legislazione italiana, l'autorità italiana procedente ha rifiutato l'esercizio dei poteri di sorveglianza;
d) quando sono scaduti i termini massimi, previsti dalla legge italiana, per la sorveglianza delle misure cautelari;
e) se l'autorità italiana procedente ha deciso di porre fine alla sorveglianza, in caso di mancato riscontro alla comunicazione, nonostante la fissazione di un termine ragionevole, dell'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni tale da comportare il riesame, la revoca della decisione sulle misure cautelari o la modifica degli obblighi e delle prescrizioni impartiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;36#art-15