Art. 15 · Cessazione della competenza
Capo III

Art. 15

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Cessazione della competenza

In vigore dal 26 mar 2016
1. La competenza per la sorveglianza delle misure cautelari cessa, dandone informazione all'autorità competente dello Stato di emissione: a) se l'interessato ha stabilito la residenza legale e abituale in uno Stato diverso dallo Stato italiano; b) se l'interessato, dopo la trasmissione della decisione sulle misure cautelari e del certificato da parte dello Stato di emissione, non si trova più sul territorio dello Stato italiano; c) se l'autorità competente dello Stato di emissione ha modificato gli obblighi e le prescrizioni delle misure cautelari e, non corrispondendo più questi alle misure previste dalla legislazione italiana, l'autorità italiana procedente ha rifiutato l'esercizio dei poteri di sorveglianza; d) quando sono scaduti i termini massimi, previsti dalla legge italiana, per la sorveglianza delle misure cautelari; e) se l'autorità italiana procedente ha deciso di porre fine alla sorveglianza, in caso di mancato riscontro alla comunicazione, nonostante la fissazione di un termine ragionevole, dell'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni tale da comportare il riesame, la revoca della decisione sulle misure cautelari o la modifica degli obblighi e delle prescrizioni impartiti.
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