Capo II
Art. 5
Competenza
In vigore dal 26 mar 2016
1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la decisione sulle misure cautelari provvede, osservate le condizioni di cui all', alla trasmissione della decisione sulle misure cautelari all'autorità competente dello Stato membro in cui l'interessato ha la propria residenza legale e abituale, quando l'interessato abbia manifestato la volontà di fare rientro in quello Stato. Su richiesta dell'interessato, la trasmissione è disposta in favore dell'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale, in cui voglia trasferirsi, e sempre che detta autorità abbia prestato il consenso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;36#art-5