Art. 33
Procedura di notifica
In vigore dal 18 gen 2016
1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica solo gli organismi di valutazione della conformità che rispettano le prescrizioni di cui all'.
2. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea.
3. La notifica include tutti i dettagli delle attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, il prodotto o i prodotti interessati e la relativa attestazione di competenza.
4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all', comma 4, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fornisce alla Commissione europea e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sarà controllato periodicamente e continuerà a soddisfare le prescrizioni di cui all'.
5. L'organismo interessato può eseguire le attività di organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi a una notifica, qualora non sia usato un accreditamento. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto.
6. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-33