Art. 32

Autorizzazione alla valutazione della conformità dei prodotti

In vigore dal 18 gen 2016
1. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell', comma 2, è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed è subordinata all'esito positivo delle valutazioni di cui al comma 2 del presente articolo ed ha la durata di quattro anni. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. Nel periodo di validità dell'autorizzazione, le Amministrazioni competenti esercitano le funzioni di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, sugli organismi autorizzati e notificati. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvia l'attività istruttoria sulla documentazione che accompagna la domanda e pianifica gli audit da effettuarsi presso le sedi dell'organismo richiedente e di eventuali altri soggetti di cui all', per l'accertamento dei requisiti prescritti e di ogni altro elemento ritenuto necessario. 3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quali amministrazioni vigilanti: a) svolgono le visite di sorveglianza periodica; b) decidono sull'opportunità di procedere, in ogni momento, congiuntamente o disgiuntamente, di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni esterne, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e l'adempimento dei propri obblighi; c) adottano i provvedimenti sanzionatori di cui al comma 5. 4. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell', comma 4, è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con durata pari a quella del certificato di accreditamento. 5. Nel caso siano poste in essere da parte dell'organismo notificato violazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all', al regolare svolgimento delle procedure o all'adempimento delle proprie responsabilità, le amministrazioni vigilanti applicano una sanzione modulata in relazione alla gravità della violazione commessa. La sanzione può consistere in: a) richiamo scritto; b) sospensione parziale o totale dell'autorizzazione per un periodo variabile da tre mesi ad un anno in relazione alla gravità dell'irregolarità rilevata; c) revoca dell'autorizzazione. 6. In caso di sospensione o di revoca, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta un motivato provvedimento, e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Le Amministrazioni competenti adottano le appropriate misure affinché le pratiche dell'organismo sospeso o revocato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a loro disposizione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-32

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