Art. 30

Affiliate e subappaltatori degli Organismi notificati

In vigore dal 18 gen 2016
1. Un organismo notificato, qualora subappalti funzioni specifiche connesse alla valutazione della conformità, oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all' e ne informa il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle funzioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. 3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente. 4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli articoli da 18 a 23.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-30

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