Art. 34

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

In vigore dal 18 gen 2016
1. Ciascun organismo notificato è identificato da un numero assegnato dalla Commissione europea. Il numero assegnato è unico anche se l'organismo è notificato a norma di diversi atti dell'Unione europea. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegna un codice di identificazione all'organismo notificato che è stato autorizzato ad effettuare le valutazioni della conformità post-costruzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-34

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