Art. 37
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
In vigore dal 18 gen 2016
1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste pervenute da altre autorità in relazione all'attività di valutazione della conformità;
d) delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto che esercitano attività di valutazione della conformità simili che coprono gli stessi prodotti, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi delle valutazioni della conformità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-37