Art. 40
Procedura di salvaguardia dell'Unione europea
In vigore dal 18 gen 2016
1. Le obiezioni sollevate contro una misura adottata dall'autorità di vigilanza al termine della procedura di cui all', commi 10 e 11, sono soggette a valutazione della Commissione europea.
2. Se la misura adottata è ritenuta giustificata dalla Commissione europea, le autorità competenti di cui all' adottano le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi e ne informano la Commissione europea. Se la misura adottata è ritenuta ingiustificata, l'autorità che l'ha adottata provvede a ritirarla.
3. Se la misura è ritenuta giustificata dalla Commissione europea e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all', comma 12, lettera b), del presente decreto, si applica la procedura di cui all' del regolamento (UE) n. 1025/2012 da parte della Commissione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-40