Art. 40

Procedura di salvaguardia dell'Unione europea

In vigore dal 18 gen 2016
1. Le obiezioni sollevate contro una misura adottata dall'autorità di vigilanza al termine della procedura di cui all', commi 10 e 11, sono soggette a valutazione della Commissione europea. 2. Se la misura adottata è ritenuta giustificata dalla Commissione europea, le autorità competenti di cui all' adottano le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi e ne informano la Commissione europea. Se la misura adottata è ritenuta ingiustificata, l'autorità che l'ha adottata provvede a ritirarla. 3. Se la misura è ritenuta giustificata dalla Commissione europea e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all', comma 12, lettera b), del presente decreto, si applica la procedura di cui all' del regolamento (UE) n. 1025/2012 da parte della Commissione europea.
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Procedura di salvaguardia dell'Unione europea (Art. 40 Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.) — Testo vigente | Portale Normativo