Art. 11

Obblighi degli importatori privati

In vigore dal 18 gen 2016
1. Se il fabbricante non ottempera alle responsabilità ai fini della conformità del prodotto al presente decreto, un importatore privato, prima di mettere il prodotto in servizio, si accerta che esso sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di cui all', comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto e assolve o fa assolvere gli obblighi del fabbricante di cui all', commi 2, 3, 7 e 9. 2. Se la documentazione tecnica necessaria non è resa disponibile da parte del fabbricante, l'importatore privato la fa elaborare ricorrendo a competenze adeguate. 3. L'importatore privato provvede affinché il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità del prodotto siano indicati sul prodotto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-11

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