Art. 7
Rappresentanti autorizzati
In vigore dal 18 gen 2016
1. Un fabbricante può, mediante mandato scritto, nominare un rappresentante autorizzato.
2. Gli obblighi di cui all', comma 1, e l'elaborazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno:
a) di tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza una copia della dichiarazione di cui all' e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;
b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, di fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;
c) di cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-7