Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 18 gen 2016
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a:
a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate;
b) natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati;
c) moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate;
d) componenti elencati all'allegato II se immessi sul mercato dell'Unione europea separatamente, in prosieguo denominati 'componentì;
e) motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da diporto;
f) motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;
g) unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a:
a) per quanto riguarda i requisiti di progettazione e costruzione di cui all'allegato II, parte A, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto:
1) unità da diporto destinate unicamente alle regate, comprese le unità a remi e le unità per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal fabbricante;
2) canoe e kayak progettati unicamente per la propulsione umana, gondole e pedalò;
3) tavole da surf progettate unicamente per la propulsione eolica e per essere manovrate da una o più persone in piedi;
4) tavole da surf;
5) unità storiche originali e singole riproduzioni di unità da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tal senso dal fabbricante;
6) unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea;
7) unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unità da diporto;
8) unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero di passeggeri;
9) sommergibili;
10) veicoli a cuscino d'aria;
11) aliscafi;
12) unità da diporto a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;
13) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma;
b) per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto:
1) motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati sui seguenti prodotti:
1.1) unità da diporto destinate unicamente alle regate e identificate in tal senso dal fabbricante;
1.2) unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea;
1.3) unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero dei passeggeri;
1.4) sommergibili;
1.5) veicoli a cuscino d'aria;
1.6) aliscafi;
1.7) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma;
2) motori originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati sulle unità da diporto di cui alla lettera a) numeri 5) o 7);
3) motori di propulsione costruiti per uso personale, a condizione che non siano successivamente immessi sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unità da diporto;
c) per quanto riguarda i requisiti per le emissioni acustiche di cui all'allegato II, parte C, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto:
1) tutte le unità da diporto di cui alla lettera b);
2) unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unità da diporto.
3. Il fatto che la stessa unità da diporto possa essere utilizzata anche per il noleggio o per l'addestramento o per attività sportive e ricreative non la esclude dall'ambito di applicazione del presente decreto quando è immessa sul mercato dell'Unione europea ai fini di diporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-2