Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 18 gen 2016
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a: a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate; b) natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati; c) moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate; d) componenti elencati all'allegato II se immessi sul mercato dell'Unione europea separatamente, in prosieguo denominati 'componentì; e) motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da diporto; f) motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore; g) unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a: a) per quanto riguarda i requisiti di progettazione e costruzione di cui all'allegato II, parte A, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto: 1) unità da diporto destinate unicamente alle regate, comprese le unità a remi e le unità per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal fabbricante; 2) canoe e kayak progettati unicamente per la propulsione umana, gondole e pedalò; 3) tavole da surf progettate unicamente per la propulsione eolica e per essere manovrate da una o più persone in piedi; 4) tavole da surf; 5) unità storiche originali e singole riproduzioni di unità da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tal senso dal fabbricante; 6) unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea; 7) unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unità da diporto; 8) unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero di passeggeri; 9) sommergibili; 10) veicoli a cuscino d'aria; 11) aliscafi; 12) unità da diporto a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas; 13) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma; b) per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto: 1) motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati sui seguenti prodotti: 1.1) unità da diporto destinate unicamente alle regate e identificate in tal senso dal fabbricante; 1.2) unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea; 1.3) unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero dei passeggeri; 1.4) sommergibili; 1.5) veicoli a cuscino d'aria; 1.6) aliscafi; 1.7) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma; 2) motori originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati sulle unità da diporto di cui alla lettera a) numeri 5) o 7); 3) motori di propulsione costruiti per uso personale, a condizione che non siano successivamente immessi sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unità da diporto; c) per quanto riguarda i requisiti per le emissioni acustiche di cui all'allegato II, parte C, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto: 1) tutte le unità da diporto di cui alla lettera b); 2) unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unità da diporto. 3. Il fatto che la stessa unità da diporto possa essere utilizzata anche per il noleggio o per l'addestramento o per attività sportive e ricreative non la esclude dall'ambito di applicazione del presente decreto quando è immessa sul mercato dell'Unione europea ai fini di diporto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-2

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