Art. 5
Libera circolazione
In vigore dal 18 gen 2016
1. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio sul territorio nazionale per uso conforme alla loro destinazione, i prodotti di cui all', comma 1, che soddisfano i requisiti essenziali indicati all', comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, e che recano la marcatura CE di cui all'.
2. Possono essere messe a disposizione sul mercato le unità da diporto parzialmente completate nel caso in cui il fabbricante o l'importatore dichiari, conformemente all'Allegato XV, che sono destinate ad essere completate da altri.
3. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i componenti di cui all', comma 1, lettera d), che soddisfino i requisiti di sicurezza indicati all' e che recano la marcatura CE di cui all', destinati ad essere incorporati in unità da diporto conformemente alla dichiarazione del fabbricante o dell'importatore di cui all'.
4. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i motori di propulsione:
a) motori, anche se non installati in unità da diporto, che soddisfino i requisiti di sicurezza indicati all' e che recano la marcatura CE di cui all';
b) motori installati in unità da diporto e omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea (AS) utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all'allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva, conformi al presente decreto, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
c) motori installati in unità da diporto e omologati conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009, conformi al presente decreto, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
5. Le lettere b) e c) del comma 4, si applicano a condizione che, in caso di adattamento di un motore ai fini dell'installazione in un'unità da diporto, la persona che procede all'adattamento assicuri che quest'ultimo tenga pienamente conto dei dati e delle altre informazioni resi disponibili dal fabbricante del motore per garantire che, se installato secondo le istruzioni d'installazione fornite dalla persona che adatta il motore, quest'ultimo continuerà a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore. La persona che adatta il motore dichiara, ai sensi dell', che il motore continuerà a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore, se installato secondo le istruzioni di installazione da essa fornite.
6. In occasione di fiere, mostre, dimostrazioni ed altri eventi analoghi, possono essere presentati i prodotti di cui all', comma 1, anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto, purchè un'indicazione visibile indichi chiaramente che detti prodotti non sono conformi e che non possono essere messi a disposizione o messi in servizio finché non siano stati resi conformi.
Storico versioni
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