Art. 4
Requisiti essenziali
In vigore dal 18 gen 2016
1. I prodotti di cui all', comma 1, possono essere messi a disposizione o messi in servizio solo se non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l'ambiente, quando siano sottoposti a manutenzione in modo corretto e utilizzati conformemente alla loro destinazione e solo a condizione che soddisfino i requisiti essenziali di cui all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
2. I prodotti di cui all', comma 1, non possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio, salvo che essi soddisfino i requisiti di cui al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-4