Art. 10
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori ed ai distributori
In vigore dal 18 gen 2016
1. Un importatore o un distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformità ai requisiti di cui al presente decreto, è considerato un fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-10