Art. 12

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 18 gen 2016
1. Su richiesta, gli operatori economici identificano per le autorità di vigilanza del mercato: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto; b) qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto. 2. Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto. 3. Gli importatori privati, su richiesta, indicano alle autorità di vigilanza del mercato l'operatore economico che ha fornito loro il prodotto. 4. Gli importatori privati sono in grado di presentare le informazioni di cui al comma 3, per un periodo di dieci anni dal momento che sia stato loro fornito il prodotto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo