Art. 15

Principi generali della marcatura CE

In vigore dal 18 gen 2016
1. La marcatura CE, ai sensi dell' del regolamento CE n. 765/2008, è soggetta ai seguenti principi generali: a) la marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante, dal suo mandatario nonché dai soggetti identificati agli , comma 1, e 18, commi 3 e 4, del presente decreto; b) la marcatura CE è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti; c) apponendo o avendo apposto la marcatura CE, i soggetti di cui alla lettera a) accettano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione; d) la marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione; e) è vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-15

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Principi generali della marcatura CE (Art. 15 Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.) — Testo vigente | Portale Normativo