Art. 16

Prodotti soggetti alla marcatura CE

In vigore dal 18 gen 2016
1. I seguenti prodotti sono soggetti alla marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio: a) unità da diporto; b) componenti; c) motori di propulsione. 2. I prodotti di cui al comma 1 che recano la marcatura CE si presumono che siano conformi al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-16

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Prodotti soggetti alla marcatura CE (Art. 16 Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.) — Testo vigente | Portale Normativo