Art. 16
Prodotti soggetti alla marcatura CE
In vigore dal 18 gen 2016
1. I seguenti prodotti sono soggetti alla marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio:
a) unità da diporto;
b) componenti;
c) motori di propulsione.
2. I prodotti di cui al comma 1 che recano la marcatura CE si presumono che siano conformi al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-16