Art. 20
Emissioni di gas di scarico
In vigore dal 13 feb 2018
1. Riguardo all'emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui all', comma 1, lettere e) ed f), il fabbricante del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità);
3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).
b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
1) modulo B (esame UE per tipo) unitamente al modulo C1 di cui all'allegato XVII del presente decreto;
2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità).
2. Nella valutazione di conformità il fabbricante si attiene, altresì, a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-20