Art. 20

Emissioni di gas di scarico

In vigore dal 13 feb 2018
1. Riguardo all'emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui all', comma 1, lettere e) ed f), il fabbricante del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto: a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli: 1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F; 2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità); 3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale). b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli: 1) modulo B (esame UE per tipo) unitamente al modulo C1 di cui all'allegato XVII del presente decreto; 2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità). 2. Nella valutazione di conformità il fabbricante si attiene, altresì, a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-20

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Emissioni di gas di scarico (Art. 20 Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.) — Testo vigente | Portale Normativo