Art. 24
Documentazione tecnica
In vigore dal 18 gen 2016
1. La documentazione tecnica di cui all', comma 2, contiene tutti i dati e dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del prodotto ai requisiti di cui all', comma 1, e all'Allegato 1. Essa contiene, in particolare, i documenti pertinenti elencati all'Allegato XVI.
2. La documentazione tecnica assicura che la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione della conformità possano essere compresi chiaramente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-24