Art. 29
Presunzione di conformità
In vigore dal 18 gen 2016
1. Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all', nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-29