Art. 28
Prescrizioni relative agli Organismi notificati
In vigore dal 18 gen 2016
1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui agli articoli da 18 a 23 gli organismi per la valutazione della conformità che soddisfano le seguenti prescrizioni:
a) hanno personalità giuridica di diritto privato;
b) sono organismi terzi e indipendenti dall'organizzazione o dal prodotto che valuta.
2. Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti le imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta può essere considerato un organismo di tale tipo, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
3. L'organismo, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di valutazione della conformità, non sono nè il progettista, nè il fabbricante, nè il fornitore, nè l'installatore, nè l'acquirente, nè il proprietario, nè l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti che essi valutano nè il rappresentante di uno di tali soggetti. Ciò non preclude l'uso dei prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali prodotti per scopi privati.
4. L'organismo, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di conformità non intervengono direttamente nella progettazione o fabbricazione, nella commercializzazione, nella installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali prodotti, nè rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le loro attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.
5. L'organismo garantisce che le attività delle affiliate o dei propri subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività e sull'imparzialità delle proprie attività di valutazione della conformità.
6. L'organismo ed il proprio personale svolge le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e competenza tecnica richiesta nel campo specifico ed è libero da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il proprio giudizio o i risultati della propria attività di valutazione della conformità, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
7. L'organismo è in grado di svolgere le funzioni di valutazione della conformità a esso conferite dalle disposizioni degli articoli da 18 a 23, e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali funzioni siano svolte dall'organismo di valutazione della conformità stesso oppure per suo conto e sotto la sua responsabilità.
8. L'organismo di valutazione della conformità, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali è stato notificato, dispone di:
a) personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente ed appropriata per svolgere le funzioni di valutazione della conformità;
b) descrizioni adeguate delle procedure secondo le quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la riproducibilità di tali procedure;
c) di una politica e procedure appropriate che distinguono le funzioni svolte in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
d) procedure interne per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo;
e) mezzi necessari per svolgere le funzioni tecniche ed amministrative connesse alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato ed accesso a tutti gli strumenti o impianti necessari.
9. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità risponde ai seguenti requisiti:
a) solida formazione tecnica e professionale per tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
c) conoscenza e comprensione adeguate dei requisiti essenziali, delle norme armonizzate applicabili, della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione europea e della normativa nazionale applicabile;
d) capacità di redigere certificati, verbali e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
10. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei suoi alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.
11. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni dell'organismo non può dipendere dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
12. L'organismo sottoscrive un contratto di assicurazione di responsabilità civile, a meno che non sia un Ente pubblico.
13. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni a norma degli articoli da 18 a 23, o di qualsiasi disposizione di diritto interno che vi dà effetto, tranne nei confronti delle Amministrazioni dello Stato in cui esercita le sue attività, fermo restando le vigenti disposizioni in materia di tutela della proprietà intellettuale.
14. L'organismo partecipa alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma dell' o garantisce che il proprio personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica come orientamenti generali le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
15. Gli organismi di valutazione di conformità in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo rispettano quanto disposto dagli articoli da 31 a 38.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-28