Art. 38

Coordinamento degli organismi notificati

In vigore dal 18 gen 2016
1. Gli organismi notificati partecipano direttamente o con rappresentanti designati ai lavori del Gruppo settoriale o del Gruppo di organismi notificati istituito dalla Commissione europea, per il coordinamento e la cooperazione tra organismi notificati, direttamente o mediante rappresentanti designati. 2. Il mancato rispetto di cui alle disposizioni di cui al comma 1, può comportare l'adozione di una delle sanzioni di cui all', comma 5.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-38

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