Art. 41

Non conformità formale

In vigore dal 18 gen 2016
1. Fatto salvo l', l'Autorità di vigilanza sul mercato chiede all'operatore economico interessato o all'importatore privato di porre fine allo stato di non conformità in questione, nel termine perentorio di giorni sessanta, qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione degli o 17; b) la marcatura CE di cui all' non è stata apposta; c) la dichiarazione di conformità UE o la dichiarazione di cui all'allegato XV non è stata redatta; d) la dichiarazione di conformità UE o la dichiarazione di cui all'allegato XV non sono state redatte correttamente; e) la documentazione tecnica non è disponibile o non è completa; f) le informazioni di cui agli , comma 6, o 8, comma 3, sono assenti, false o incomplete; g) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui agli o 8 non è rispettata. 2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, l'autorità di vigilanza sul mercato adotta tutte le opportune misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi, oppure, nel caso di un prodotto importato da un importatore privato per uso proprio, che il suo uso sia vietato o limitato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-41

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