Art. 44

Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in materia di rapporto delle violazioni

In vigore dal 18 gen 2016
1. L'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente: "2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall', comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali.".
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Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in materia di rapporto delle violazioni (Art. 44 Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.) — Testo vigente | Portale Normativo