Art. 19 bis

Compartimenti motori e motori alimentati con combustibili alternativi

In vigore dal 13 feb 2018
1. La normativa tecnica regolante i sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato, è conforme alla regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa europea o, in mancanza di questa, della normativa internazionale di riferimento, individuata secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4. 2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli del presente decreto sono responsabili della conformità del sistema di alimentazione alternativo. Le imprese che costruiscono unità da diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono responsabili della loro sistemazione a bordo. 3. I certificati e le dichiarazioni previste per le operazioni periodiche di ispezione, sostituzione e controllo previsti dalla regola tecnica di cui al comma 1 sono documenti di bordo. 4. Con uno o più decreti da adottare in relazione alle specificità dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina: a) l'individuazione dei criteri della regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa internazionale; b) le procedure connesse all'applicazione delle regole tecniche di cui al comma 1 alle unità da diporto; c) i requisiti che deve possedere l'impresa installatrice di cui al comma 2; d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice di un sistema di qualità approvato da un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformità dei sistemi di qualità aziendali; e) le modalità con cui l'organismo notificato di cui alla lettera d) effettua i controlli sul sistema di gestione della qualità dell'impresa installatrice; f) procedure per l'immissione in commercio dei motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive delle norme di sicurezza in materia; g) procedure per la conversione alle alimentazioni con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici o a doppia alimentazione delle unità da diporto e dei relativi motori di propulsione già immessi sul mercato; h) le operazioni di controllo periodico sugli impianti di cui al comma 1, nonché l'istituzione di una apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a tali controlli; i) le procedure per l'istituzione presso l'amministrazione competente di un elenco delle imprese installatrici; l) l'obbligo per le imprese installatrici di informare l'amministrazione competente del possesso dei requisiti di cui alla lettera c).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-19-bis

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