Art. 17

Norme e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

In vigore dal 18 gen 2016
1. La marcatura CE è apposta, nelle forme e misure previste dall'Allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, in modo visibile, leggibile e indelebile sui prodotti di cui all', comma 1. Nel caso di componenti, laddove ciò non sia possibile o giustificato a causa delle dimensioni o della natura del prodotto, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. Nel caso di unità da diporto, la marcatura CE è apposta sulla targhetta del costruttore dell'unità da diporto, separata dal numero d'identificazione dell'unità da diporto. Nel caso di un motore di propulsione, la marcatura CE è apposta sul motore. 2. La marcatura CE è apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato o messo in servizio. La marcatura CE e il numero di identificazione di cui al comma 3 possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio indicante un rischio o un impiego particolare. 3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione o nella valutazione post-costruzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dalla persona di cui all', commi 2, 3 o 4.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-17

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