Art. 22

Valutazione post costruzione

In vigore dal 22 dic 2020
1. La valutazione post-costruzione di cui all', commi 2, 3 e 4 è effettuata come indicato nell'allegato XII. 1-bis. Alle unità da diporto non marcate CE immesse in commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si applica la valutazione di post costruzione. La disciplina per la realizzazione di una modifica o di una conversione rilevante, come definita dall', è prevista, per tali unità da diporto, ai fini della conferma del mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-22

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Valutazione post costruzione (Art. 22 Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.) — Testo vigente | Portale Normativo