Art. 31
Domanda di autorizzazione e notifica
In vigore dal 13 feb 2018
1. L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di autorizzazione e notifica al Ministero dello sviluppo economico.
2. La domanda di cui al comma 1 è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del prodotto o dei prodotti per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché di tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all'.
3. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui all', per la presentazione delle prove documentali di cui al comma 2, e per gli obblighi di cui all'.
4. Qualora le Amministrazioni competenti decidano che la valutazione e il controllo di cui all', comma 1, siano eseguiti dall' organismo unico di accreditamento, in sostituzione delle prove documentali di cui al comma 2, l'organismo allega alla domanda di cui al comma 1, un certificato di accreditamento rilasciato dallo stesso che attesti che l'organismo è conforme alle prescrizioni di cui all'.
5. Gli oneri relativi alle attività di autorizzazione, rinnovo e vigilanza degli organismi di valutazione della conformità, eseguite dalle amministrazioni di vigilanza, sono a carico dei medesimi organismi. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229.
6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5 si provvede mediante tariffe da determinarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.
7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 6, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006 recante "Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relative modalità di pagamento ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e dell' della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-31