Capo III
Art. 12
Procedure
In vigore dal 29 mar 2014
1. L'utilizzo degli animali nelle procedure ha luogo all'interno degli stabilimenti degli utilizzatori che hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell', comma 2, e unicamente nell'ambito di un progetto di ricerca autorizzato ai sensi degli o 33.
2. Sulla base di giustificazioni scientifiche, in deroga al comma 1, il Ministero può autorizzare l'impiego di animali in procedure al di fuori dello stabilimento di un utilizzatore autorizzato.
3. È vietato eseguire sugli animali interventi che li rendono afoni e sono altresì vietati il commercio, l'acquisto e l'uso di animali resi afoni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-12