Capo III
Art. 12
12 / 42Procedure
In vigore dal 29 mar 2014
1. L'utilizzo degli animali nelle procedure ha luogo all'interno degli stabilimenti degli utilizzatori che hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell', comma 2, e unicamente nell'ambito di un progetto di ricerca autorizzato ai sensi degli o 33.
2. Sulla base di giustificazioni scientifiche, in deroga al comma 1, il Ministero può autorizzare l'impiego di animali in procedure al di fuori dello stabilimento di un utilizzatore autorizzato.
3. È vietato eseguire sugli animali interventi che li rendono afoni e sono altresì vietati il commercio, l'acquisto e l'uso di animali resi afoni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-12