Capo II

Art. 8

Primati non umani

In vigore dal 29 mar 2014
1. Il Ministero può autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di primati non umani di cui all'allegato I, quando è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani e nell'ambito delle procedure che perseguono uno degli scopi di cui all', comma 1, lettera a), quando condotta nell'interesse della salute dell'uomo o delle specie animali di cui al presente articolo ovvero lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, ovvero lettera c) quando è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali ovvero lettera e).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-8

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Art. 8 Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. — Primati non umani | Portale Normativo