Capo I

Art. 4

Autorità competenti

In vigore dal 29 mar 2014
1. Ai fini del presente decreto le autorità competenti sono il Ministero, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e le aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva competenza. 2. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti regionali, il comune del luogo dove ha sede lo stabilimento è l'autorità competente al rilascio dei provvedimenti di cui agli di autorizzazione, sospensione e revoca dell'esercizio di uno stabilimento di allevamento o di fornitura di animali di cui all'allegato I del presente decreto, destinati ad essere usati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici, con o senza scopo di lucro. 3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente ove ha sede lo stabilimento è l'autorità competente a svolgere attività di vigilanza negli stabilimenti utilizzatori e attività ispettiva negli stabilimenti di allevamento o di fornitura di animali destinati ad essere usati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici, con o senza scopo di lucro. 4. La regione è l'autorità competente per le attività di cui all', comma 2, lettera c), numero 1), nonché ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 5. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, l'autorità competente per le finalità del presente decreto è il Ministero.
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Art. 4 Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. — Autorità competenti | Portale Normativo