Capo II

Art. 7

Specie minacciate di estinzione

In vigore dal 29 mar 2014
1. È vietato l'impiego di animali, ivi compresi i primati non umani, delle specie in via di estinzione elencate nell'allegato A del regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione UE del 29 luglio 2013 e successive modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio che non rientrano nell'ambito di applicazione dell', comma 1, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996. 2. Il Ministero può autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di animali di cui al comma 1, ad esclusione dei primati non umani, nell'ambito delle procedure che soddisfano le seguenti condizioni: a) la procedura persegue uno degli scopi di cui all', comma 1, lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, e lettere c) o lettera e); b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando gli animali delle specie in via di estinzione di cui all'allegato A del citato regolamento di cui al comma 1. 3. L'impiego dei primati non umani minacciati di estinzione di cui al comma 1, ad esclusione delle scimmie antropomorfe,è autorizzato, in via eccezionale, quando è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani e specie non elencate nell'allegato A del citato regolamento e nell'ambito delle procedure che perseguono uno degli scopi di cui all', comma 1), lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, o lettera c) quando condotte allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali o lettera e).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-7

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Art. 7 Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. — Specie minacciate di estinzione | Portale Normativo