Capo II

Art. 10

Animali utilizzati nelle procedure

In vigore dal 29 mar 2014
1. Salvo quanto disposto dall', comma 2, gli animali appartenenti alle specie elencate all'allegato I, del presente decreto possono essere utilizzati nelle procedure solo se provengono da allevamenti o fornitori autorizzati ai sensi dell'. 2. A decorrere dalle date riportate nell'allegato II, del presente decreto i primati non umani possono essere utilizzati nelle procedure solo se discendono da soggetti nati in cattività o se provenienti da colonie autosufficienti. 3. In deroga al comma 1, il Ministero può autorizzare l'impiego di animali delle specie di cui all'allegato I non provenienti da allevamenti o fornitori autorizzati, solo sulla base di giustificazioni scientifiche. 4. L'allevamento di animali geneticamente modificati è consentito previa valutazione del rapporto tra danno e beneficio, della effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e dei potenziali rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente. 5. È vietato l'allevamento di cani, gatti e primati non umani per le finalità di cui al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-10

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Art. 10 Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. — Animali utilizzati nelle procedure | Portale Normativo