Capo II
Art. 9
Animali prelevati allo stato selvatico
In vigore dal 29 mar 2014
1. È vietato l'impiego nelle procedure di animali prelevati allo stato selvatico.
2. Il Ministero può autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di animali di cui al comma 1, se scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo utilizzando un animale allevato per essere utilizzato nelle procedure.
3. La cattura di animali allo stato selvatico per le finalità di cui al comma 2 è effettuata esclusivamente da personale competente con metodi che non causano inutilmente dolore, sofferenza, distress o danno prolungato agli animali. Sono fatte salve le norme nazionali e regionali che regolano il prelievo di animali selvatici dall'ambiente, nel rispetto dei principi di benessere degli animali.
4. Qualsiasi animale venga ritrovato ferito o in salute precaria o lo diventa dopo la cattura è esaminato da un medico veterinario che adotta le misure necessarie per limitare il più possibile la sofferenza dell'animale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-9