Capo III

Art. 17

Fine della procedura

In vigore dal 29 mar 2014
1. Una procedura si considera terminata quando non è necessario effettuare ulteriori osservazioni ovvero quando, nel caso di nuove linee di animali geneticamente modificate, la trasmissione dell'alterazione genetica non ha dato luogo o si prevede che non dia luogo per la discendenza ad un livello di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago. 2. Al termine della procedura o per qualsiasi eventuale interruzione della stessa il medico veterinario di cui all' decide se l'animale deve essere tenuto in vita o soppresso. Si procede comunque alla sua soppressione quando nell'animale permangono condizioni di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato moderati o intensi. Qualora un animale debba essere mantenuto in vita, esso riceve la cura e la sistemazione adeguate alle sue condizioni di salute.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-17

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Art. 17 Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. — Fine della procedura | Portale Normativo