Capo IV
Art. 22
Requisiti per impianti, attrezzature, sistemazione e cura degli animali
In vigore dal 29 mar 2014
Requisiti per impianti, attrezzature,
sistemazione e cura degli animali
1. L'autorità competente di cui all' verifica, nel corso delle ispezioni di cui all', che ogni stabilimento di allevamento, di fornitura e di utilizzazione dispone dei requisiti di cui all'allegato III del presente decreto, sezione I e sezione II a partire dalle date ivi stabilite, nonché di:
a) impianti e attrezzature adeguati alle specie animali ospitate e allo svolgimento delle attività e delle procedure laddove condotte;
b) un numero adeguato di persone qualificate per garantire la cura e il controllo giornaliero degli animali nonché il corretto funzionamento della struttura, degli impianti e delle attrezzature.
2. La progettazione, la costruzione e le modalità di funzionamento degli impianti e delle attrezzature di cui al comma 1 sono realizzate a garanzia di uno svolgimento il più efficace possibile delle attività e delle procedure, nonché al fine di ottenere risultati affidabili usando il minor numero possibile di animali e con il minor grado di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato.
3. La persona di cui all', comma 1, lettera h), è responsabile della sistemazione e della cura degli animali e assicura, in particolare, che:
a) gli animali dispongono, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III del presente decreto, di alloggio e godono di un ambiente, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
b) qualsiasi limitazione alla possibilità dell'animale di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali è mantenuta al minimo;
c) le condizioni fisiche in cui gli animali allevati, tenuti o utilizzati sono soggette a controlli giornalieri;
d) sono adottate misure intese a eliminare tempestivamente qualsiasi difetto o dolore, sofferenza, distress o danno prolungato evitabili eventualmente rilevati;
e) gli animali sono trasportati in condizioni appropriate tali da ridurre al minimo sofferenza e stress in relazione alla specie, alla durata dello spostamento e al tipo di mezzo impiegato.
4. Per motivi scientifici legati al benessere o alla salute degli animali, l'autorità competente secondo gli ambiti di cui all' può rilasciare specifici provvedimenti di autorizzazione adottati ai sensi dell', commi 1 e 2, mediante disposizioni di deroga rispetto a quanto previsto dal comma 3, lettera a).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-22