Capo III
Art. 19
Liberazione e reinserimento degli animali
In vigore dal 29 mar 2014
1. Gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure, previo parere favorevole del medico veterinario di cui all', possono essere reinseriti o reintrodotti in un habitat adeguato o in un sistema di allevamento appropriato alla loro specie, alle seguenti condizioni:
a) lo stato di salute dell'animale lo permette;
b) non vi è pericolo per la sanità pubblica, la salute animale o l'ambiente;
c) sono state adottate le misure del caso per la salvaguardia del benessere dell'animale;
d) è stato predisposto un programma di reinserimento che assicura la socializzazione degli animali ovvero un programma di riabilitazione, se animali selvatici, prima della reintroduzione nel loro habitat.
2. Con decreto del Ministro, sono individuati i requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-19