Capo IV

Art. 24

Veterinario designato

In vigore dal 29 mar 2014
1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore deve disporre di un medico veterinario designato, esperto in medicina degli animali da laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica, che prescrive le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-24

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Art. 24 Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. — Veterinario designato | Portale Normativo